SERVIZI IN CONVENZIONE
Servizi di sicurezza sul luogo di lavoro




Formazione obbligatoria
Gli enti bilaterali promuovono iniziative di formazione per migliorare
le competenze dei lavoratori e rispondere alle esigenze
delle imprese.
Salute e sicurezza
Possono svolgere attività di sensibilizzazione e informazione riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo alla creazione di ambienti di lavoro più sicuri.
Welfare e assistenza
Offrono servizi di welfare integrativo, come assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare e
supporto per le famiglie
dei lavoratori.
Mediazione e Risoluzione dei Conflitti
Possono fungere da mediatori in caso di conflitti tra
datori di lavoro e lavoratori, cercando
soluzioni condivise.
Certificazione Contratti lavoro
La certificazione è finalizzata ad attestare che il contratto di lavoro abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge, con l’obiettivo di riduzione del contenzioso.
Vantaggi
Collaborazione
Favoriscono un dialogo costruttivo tra le parti sociali, contribuendo a una maggiore stabilità nelle relazioni industriali.
Adattamento alle esigenze
Possono rispondere in modo più flessibile alle esigenze specifiche di un settore, rispetto ad altre forme di organizzazione.
Rappresentatività
Rappresentano gli interessi di entrambe le parti, lavoratori e datori di lavoro, facilitando la ricerca di soluzioni condivise.
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Saremo al tuo fianco nella formazione professionale, di salute e sicurezza sul lavoro, del welfare, e altri aspetti della relazione di lavoro.
LA CIRCOLARE SACCONI
Esiste un obbligo di adesione?
Il datore di lavoro non ha alcun obbligo di adesione ad un ente bilaterale, ma allo stesso tempo ha il dovere di garantire prestazioni e servizi ai suoi lavoratori, facendo così in modo che servizi come la formazione ed assistenza sanitaria siano esclusivamente a suo carico.
Il datore può quindi scegliere tra il riconoscere un’ulteriore retribuzione aggiuntiva (E.A.R) al dipendente di almeno 25,00 euro al mese per 13 mensilità, oppure aderire all’ente bilaterale.
Cosa rischia l’impresa
il datore di lavoro ha omesso sia il versamento all’ente bilaterale che il pagamento dell’elemento di retribuzione aggiuntivo, richiederanno all’ impresa per gli ultimi 5 anni per ogni lavoratore l’importo previsto dal contratto, i contributi non versati.
In tale esempio in caso di verifica l’azienda sarà soggetta a sanzioni pari a: 25x13x60= 19.500,00€ a singolo dipendente!